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[1]I depositi prescritti da legge, da regolamenti o in qualunque caso dall'Autorita' giudiziaria o dall'Autorita' amministrativa debbono farsi nelle Casse dei depositi e prestiti. Debbono farsi nelle stesse Casse anche i depositi che la legge ammette a fine di ottenere un effetto giuridico determinato.

[2]I depositi giudiziari dovranno farsi in quella fra le Casse di depositi e prestiti che per legge o per provvedimento di giudice sara' destinata a riceverli.

Testo in vigore dal 27 maggio 1863 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1863-05-17;1270~art8 · fonte del testo

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