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Le Casse ricevono in deposito:
- a)Denaro;
- b)Titoli del Debito pubblico dello Stato; obbligazioni di Comuni, Provincie e pubblici Stabilimenti;
- c)Buoni del Tesoro;
- d)Azioni ed obbligazioni di Societa' anonime ed in accomandita.
Testo in vigore dal 27 maggio 1863 al 16 dicembre 2009
