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[1]Nelle citta' ove ha sede la Direzione generale, o una Direzione speciale del Debito pubblico, il Direttore generale e i Direttori speciali saranno gli amministratori delle rispettive Casse.
[2]Venendo ad instituirsi per Decreto Reale qualche Cassa fuori della sede d'una Direzione del Debito pubblico, l'Amministratore sara' nominato dal Re sulla proposta del Ministro delle Finanze.
[3]I Consigli permanenti d'un'amministrazione saranno composti di quattro, di sei od otto persone secondo l'importanza della Cassa, da nominarsi dal Re sopra proposta dei Ministri dell'Interno, delle Finanze e dei Lavori pubblici.
Testo in vigore dal 27 maggio 1863 al 16 dicembre 2009
