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[1]Le Istituzioni non governative dovranno versare alle Casse dei depositi e prestiti le somme che ritengono a titolo di deposito obbligatorio fatto prima della pubblicazione della presente legge, ovvero corrispondere gl'interessi alla ragione medesima delle Casse dei depositi e prestiti, e cio' senza pregiudizio del disposto dall'articolo 12.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Dat. a Torino addi' 17 maggio 1863.
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. Pisanelli.
[6]M. MINGHETTI.
Testo in vigore dal 27 maggio 1863 al 16 dicembre 2009
