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[1]Le Casse dei depositi e prestiti succederanno a quelle Istituzioni governative che sotto queste od altre denominazioni sono destinate a fare identiche operazioni.
[2]Sara' liquidato l'attivo ed il passivo dei depositi esistenti presso le medesime, e verra' portato a debito e credito delle nuove Casse.
Testo in vigore dal 27 maggio 1863 al 16 dicembre 2009
