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[1]Le Amministrazioni delle rispettive Casse comunicano col Ministro delle Finanze per mezzo dell'Amministratore della Cassa centrale, il quale terra' la contabilita' generale delle Casse di depositi e prestiti, formata dalla riunione delle contabilita' speciali di ciascuna di esse.
[2]Per i profitti e per il fondo di riserva le Casse hanno un solo fondo comune.
Testo in vigore dal 27 maggio 1863 al 16 dicembre 2009
