Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 maggio 1863 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Coi profitti netti delle Casse, e sotto deduzione dei pesi che loro fossero attribuiti per altre leggi, si costituira' un fondo di riserva fino alla concorrente somma di quattro milioni di lire.
[2]I profitti netti annuali dopo che il fondo di riserva sara' giunto alla somma indicata saranno per una meta' devoluti al Tesoro dello Stato, e per l'altra meta' saranno ripartiti nell'esercizio successivo a quello corrente all'epoca dell'accertamento, in aggiunta all'interesse che dovra' essere corrisposto sui depositi per surrogazioni militari.
Testo in vigore dal 27 maggio 1863 al 16 dicembre 2009
