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I fondi eccedenti il bisogno complessivo delle Casse potranno, coll'assenso del Ministro delle Finanze, impiegarsi in rendite inscritte del Debito pubblico, o in Buoni del Tesoro o in conto corrente al Tesoro dello Stato.
Testo in vigore dal 27 maggio 1863 al 16 dicembre 2009
