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[1]Il modo, le cautele ed il tempo per la concessione dei prestiti saranno stabiliti con regolamento speciale dal Ministro delle Finanze.
[2]Non si potra' oltrepassare il termine di 10 anni per la restituzione dei prestiti, ad eccezione di quelli pei quali fosse convenuto l'ammortamento annuale; nel qual caso l'estinzione dovra' compiersi entro un periodo non maggiore di 25 anni.
Testo in vigore dal 27 maggio 1863 al 16 dicembre 2009
