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[1]Il Ministro delibera sulle domande di prestito, ne promuove l'approvazione per Decreto Reale sovra apposito elenco, ed assegna a ciascuna Cassa i fondi necessari.
[2]Nel fare queste assegnazioni il Ministro avra' cura di applicare di preferenza agli imprestiti proposti dalle Amministrazioni delle rispettive Casse i loro fondi speciali che consistono nei depositi giudiziari ed in quelli volontari; potra' assegnare gli altri fondi generali a favore di qualsiasi Cassa colle avvertenze di cui nell'articolo precedente, e dovra' sentire il parere della Commissione di vigilanza per le anticipazioni a farsi dal Tesoro dello Stato nei limiti stabiliti nell'articolo 25 della presente legge.
Testo in vigore dal 27 maggio 1863 al 16 dicembre 2009
