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[1]Gli Amministratori delle Casse, in seguito alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, rassegnano alla fine di ogni bimestre all'Amministrazione della Cassa centrale per essere sottoposti al Ministro delle Finanze il prospetto dei depositi ricevuti, il presuntivo di quelli da restituirsi, l'elenco delle domande di prestito debitamente giustificate, e nell'ordine della precedenza rispettivamente ad esse attribuita, le proposte per le concessioni dei prestiti, e la richiesta, dove occorra, per assegnazioni ulteriori di fondi.
[2]Nelle proposte per le concessioni dei prestiti si dovra' principalmente tener conto e fare menzione della sufficienza dei mezzi con cui il Corpo morale intende provvedere al rimborso del prestito, della preferenza a darsi per ragione d'urgenza, di utilita', o d'importanza alle domande, e del modo di restituzione.
Testo in vigore dal 27 maggio 1863 al 16 dicembre 2009
