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Il denaro depositato nelle Casse a titolo di deposito obbligatorio o volontario fruttifero sara' impiegato in prestiti alle Provincie, ai Comuni, ai loro Consorzi e Istituti di beneficenza, riconosciuti dalla legge quali Opere pie, per l'eseguimento di opere di pubblica utilita' debitamente autorizzate, per l'acquisto di stabili per pubblico servizio, e per l'estinzione di debiti contratti ad onerose condizioni.

Testo in vigore dal 27 maggio 1863 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1863-05-17;1270~art16 · fonte del testo

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