Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 maggio 1863 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Non saranno dovuti interessi sulle somme depositate inferiori a lire 200, qualunque sia la specie del deposito.
Testo in vigore dal 27 maggio 1863 al 16 dicembre 2009
