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[1]Per il deposito di valori sara' dovuta alle Casse la tassa annua dell'uno per mille sul valore nominale, computato al ventuplo della rendita o interesse.

[2]E' pero' dovuta sull'effettivo capitale nominale, qualunque sia la rendita od interesse, allorche' il titolo depositato da' diritto al rimborso del medesimo.

[3]Le frazioni di migliaia sono calcolate per unita'.

Testo in vigore dal 27 maggio 1863 al 27 luglio 1897

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1863-05-17;1270~art12 · fonte del testo

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