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[1]Per il deposito di valori sara' dovuta alle Casse la tassa annua dell'uno per mille sul valore nominale, computato al ventuplo della rendita o interesse.
[2]E' pero' dovuta sull'effettivo capitale nominale, qualunque sia la rendita od interesse, allorche' il titolo depositato da' diritto al rimborso del medesimo.
[3]Le frazioni di migliaia sono calcolate per unita'.
Testo in vigore dal 27 maggio 1863 al 27 luglio 1897
