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[1]Nel mese di dicembre di ogni anno il Ministro delle Finanze, sopra proposta dell'Amministratore della Cassa centrale e sentito il parere della Commissione di vigilanza, determinera' la ragione d'interesse da corrispondersi per le somme che nell'anno seguente si depositeranno a frutto nelle Casse.
[2]L'interesse sulle somme depositate a frutto non cominciera' a decorrere che dal trentunesimo giorno dopo il versamento eseguito da parte del deponente.
Testo in vigore dal 27 maggio 1863 al 16 dicembre 2009
