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[1]Nel mese di dicembre di ogni anno il Ministro delle Finanze, sopra proposta dell'Amministratore della Cassa centrale e sentito il parere della Commissione di vigilanza, determinera' la ragione d'interesse da corrispondersi per le somme che nell'anno seguente si depositeranno a frutto nelle Casse.

[2]L'interesse sulle somme depositate a frutto non cominciera' a decorrere che dal trentunesimo giorno dopo il versamento eseguito da parte del deponente.

Testo in vigore dal 27 maggio 1863 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1863-05-17;1270~art11 · fonte del testo

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