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Gli Stabilimenti pubblici, e coloro che per ragione di uffizio hanno ricevuto o riceveranno depositi obbligatori o volontari, dovranno, entro il termine di un mese, fare il versamento del denaro o la consegna dei titoli alle Casse dei depositi e prestiti. Trascorso questo termine saranno responsabili non solo degl'interessi, che dopo il trentesimo giorno le Casse avrebbero pagati, ma pur anche di ogni evento a cui potesse andare soggetto il capitale, e cio' indipendentemente dalle pene che avessero incorse.
Testo in vigore dal 27 maggio 1863 al 16 dicembre 2009
