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[1]E' instituita una Cassa di depositi e prestiti in ciascuna delle citta' ove ha sede una Direzione del Debito pubblico.
[2]Con Decreto Reale potranno instituirsi Casse di depositi e prestiti in altre citta' determinandone la circoscrizione con le norme d'amministrazione e le attribuzioni conferite dalla presente legge.
[3]La Cassa della citta', dov'e' la sede del Governo, ha nei limiti indicati nella presente legge titolo ed ufficio di Cassa centrale.
Testo in vigore dal 27 maggio 1863 al 16 dicembre 2009
