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[1]Al coniuge superstite, contro il quale non sussista, per colpa sua, sentenza di separazione personale passata in giudicato, e' attribuito per tutta la vita il diritto di abitazione sulla casa popolare, salvi i diritti che gli spettano per questa e per altre leggi.

[2]Eguale diritto e' riserbato ai figli minorenni del defunto proprietario finche' raggiungano la maggiore eta'.

Testo in vigore dal 8 luglio 1903 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1903-05-31;254~art25 · fonte del testo

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