Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 luglio 1903 al 26 gennaio 1908. Leggi il testo vigente →

[1]I corpi morali legalmente riconosciuti e che abbiano per fine esclusivo di compiere operazioni per le case popolari godono di tutte le facolta' e di tutti i benefici di ogni specie contetuti e richiamati nella presente legge.

[2]Eguali benefici e facolta' si concedono alle Societa' di beneficenza che, senza alcuna mira di lucro provvederanno agli alloggi per ricoverare i poveri a fitti minimi, colle garanzie da determinarsi nel Regolamento.

[3]A coloro che concorsero alla formazione del capitale degli istituti autonomi o delle Societa' di beneficenza non puo' essere riserbato negli statuti altro diritto fuorche' quello al rimborso delle somme erogate, devolvendosi l'avanzo del patrimonio alle locali Congregazioni di carita' quando si renda necessaria la liquidazione degl'istituti o delle Societa'.

Testo in vigore dal 8 luglio 1903 al 26 gennaio 1908

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1903-05-31;254~art22 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari