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[1]Sono abrogate tutte le disposizioni delle leggi anteriori in quanto sieno contrarie a quelle della presente legge.
[2]Nulla pero' e' innovato in quanto alle bonificazioni in corso che si fanno direttamente dallo Stato, con o senza il concorso degli Enti interessati o dei privati.
[3]Per la loro successiva manutenzione si applicheranno le disposizioni degli articoli 48, 49, 50 e 51 della presente legge.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 25 giugno 1882.
[6]UMBERTO.
[7]A. Baccarini. D. Berti.
[8]Visto, il Guardasigilli: G. Zanardelli.
Testo in vigore dal 21 luglio 1882 al 26 luglio 1899
