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[1]Finche' non sia altrimenti provveduto con legge speciale, l'aumento di valore derivante ai terreni come esclusiva conseguenza delle spese di bonificazione non accresce i diritti attuali di decima ed altri canoni, tranne che l'estensione di questi diritti sul maggior prodotto cagionato ai terreni dalle opere di bonifica della natura di quelle previste dalla presente legge risultasse espressamente stabilita in forza di titoli speciali.

[2]L'ammontare annuale dei diritti di decima, od altrettali, da esigersi in natura, durante il periodo della bonificazione dei terreni solo in parte produttivi, sara' determinato sulla media di quanto fu percepito nell'ultimo decennio.

Testo in vigore dal 21 luglio 1882 al 26 luglio 1899

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-06-25;869~art58 · fonte del testo

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