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[1]Compiuta la bonificazione, a senso dell'articolo 3, di tutti i terreni che fanno parte di un Consorzio o di uno dei comprensori nei quali fosse eventualmente diviso, se ne fa l'accertamento, per mezzo di una Commissione nominata dai Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio e dei Lavori Pubblici, per le opere di 1ª categoria, e dal prefetto per tutte quelle di 2ª categoria.
[2]Coll'ultimazione delle opere necessarie al compimento della bonificazione cessa ogni concorso obbligatorio, da parte dello Stato, delle provincie e dei comuni in quanto non siano proprietari di beni consorziali.
Testo in vigore dal 21 luglio 1882 al 26 luglio 1899
