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[1]Compiuta la bonificazione, a senso dell'articolo 3, di tutti i terreni che fanno parte di un Consorzio o di uno dei comprensori nei quali fosse eventualmente diviso, se ne fa l'accertamento, per mezzo di una Commissione nominata dai Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio e dei Lavori Pubblici, per le opere di 1ª categoria, e dal prefetto per tutte quelle di 2ª categoria.

[2]Coll'ultimazione delle opere necessarie al compimento della bonificazione cessa ogni concorso obbligatorio, da parte dello Stato, delle provincie e dei comuni in quanto non siano proprietari di beni consorziali.

Testo in vigore dal 21 luglio 1882 al 26 luglio 1899

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-06-25;869~art48 · fonte del testo

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