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Qualora le Amministrazioni dei Consorzi ommettano, per qualsiasi motivo o causa, di imporre sui fondi consorziali i contributi necessari per estinguere le passivita' descritte nel precedente articolo, la Deputazione provinciale stanziera' d'ufficio la somma corrispondente nel bilancio del Consorzio e provvedera' per la riscossione, anche a mezzo degli esattori comunali o di un esattore speciale; e tutte le spese occorse per questa operazione staranno a carico del Consorzio.
Testo in vigore dal 21 luglio 1882 al 16 dicembre 2009
