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[1]Piu' Consorzi possono associarsi per costituire un titolo unico di credito, quando ne sia loro concessa la facolta' per decreto Reale, sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.
[2]Le disposizioni del Codice di commercio concernenti la emissione di obbligazioni garantite con titoli nominativi a debito di comuni o provincie sono anche applicabili a titoli nominativi a debito dei Consorzi di bonificazione volontari od obbligatorii.
Testo in vigore dal 21 luglio 1882 al 16 dicembre 2009
