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[1]Quando non abbiano avuto luogo i mutui o le anticipazioni di cui all'articolo precedente, i Consorzi volontari che hanno ottemperato alle disposizioni dell'articolo 16, e gli obbligatori, possono, previa autorizzazione del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, emettere titoli fruttiferi e rimborsabili per annualita', fino all'estinzione del valore nominale dei titoli stessi.
[2]Se i mutui o le anticipazioni hanno invece avuto luogo, l'autorizzazione non puo' essere concessa se non e' dimostrato che colla emissione dei titoli si provvede all'estinzione dei mutui ed al rimborso delle anticipazioni.
Testo in vigore dal 21 luglio 1882 al 16 dicembre 2009
