Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 luglio 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Le opere di bonificazione sono di due categorie.
[2]Sono di 1ª categoria: Le opere che provvedono principalmente ad un grande miglioramento igienico; Le opere nelle quali ad un grande miglioramento agricolo trovasi associato un rilevante vantaggio igienico.
[3]Sono di 2ª categoria:
[4]Le opere che non presentano alcuno di questi speciali caratteri.
Testo in vigore dal 21 luglio 1882 al 16 dicembre 2009
