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[1]Le opere di bonificazione sono di due categorie.

[2]Sono di 1ª categoria: Le opere che provvedono principalmente ad un grande miglioramento igienico; Le opere nelle quali ad un grande miglioramento agricolo trovasi associato un rilevante vantaggio igienico.

[3]Sono di 2ª categoria:

[4]Le opere che non presentano alcuno di questi speciali caratteri.

Testo in vigore dal 21 luglio 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-06-25;869~art4 · fonte del testo

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