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[1]Finche' non sono determinate le tasse, a forma degli antecedenti articoli 34 e 35, la estensione superficiale e la misura delle imposte principali sulle terre e sui fabbricati serviranno di base al riparto delle contribuzioni consortili.
[2]Tale riparto provvisorio sara' fatto per meta' in ragione di superficie e per meta' in ragione d'imposta.
[3]A classificazione compiuta seguira' il conguaglio fra i diversi interessati.
Testo in vigore dal 21 luglio 1882 al 16 dicembre 2009
