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Affinche' i Consorzi volontari possano godere dei benefizi indicati nell'articolo 54 della presente legge, i loro atti costitutivi debbono trasmettersi al prefetto, e pubblicarsi per estratto nel Bollettino degli annunzi legali della Prefettura.
Testo in vigore dal 21 luglio 1882 al 16 dicembre 2009
