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[1]Le provincie ed i comuni saranno tassati in ragione dell'estensione dei terreni da bonificare cadenti nel rispettivo territorio, o delle zone che ricevono beneficio dall'esecuzione dell'opera.
[2]I proprietari saranno distinti per classi in ragione dell'utile che, dall'esecuzione dell'opera, ritrarranno i loro terreni.
[3]Finche' non siano costituiti i Consorzi, di cui all'articolo 9, il Governo ha facolta' di provvedere all'esazione delle quote dovute dai proprietari in ragione della rispettiva imposta diretta, salvo il successivo conguaglio fra i proprietari stessi in ragione della classe che verra' assegnata ai loro terreni.
Testo in vigore dal 21 luglio 1882 al 26 luglio 1899
