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[1]Le provincie ed i comuni saranno tassati in ragione dell'estensione dei terreni da bonificare cadenti nel rispettivo territorio, o delle zone che ricevono beneficio dall'esecuzione dell'opera.

[2]I proprietari saranno distinti per classi in ragione dell'utile che, dall'esecuzione dell'opera, ritrarranno i loro terreni.

[3]Finche' non siano costituiti i Consorzi, di cui all'articolo 9, il Governo ha facolta' di provvedere all'esazione delle quote dovute dai proprietari in ragione della rispettiva imposta diretta, salvo il successivo conguaglio fra i proprietari stessi in ragione della classe che verra' assegnata ai loro terreni.

Testo in vigore dal 21 luglio 1882 al 26 luglio 1899

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-06-25;869~art10 · fonte del testo

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