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[1]Le associazioni o imprese predette, senza pregiudizio della pubblicazione di cui all'articolo 180 del Codice di commercio, devono presentare al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio il bilancio dell'esercizio annuale e gli altri documenti indicati in detto articolo, nel termine di 20 giorni dall'approvazione del bilancio se le associazioni o imprese sono nazionali; se sono straniere, nel termine rispettivamente di 40 o di 60 giorni, secondo che hanno sede in Europa o altrove.
[2]Il modello del bilancio sara', per ogni effetto, stabilito con decreto Reale.
Testo in vigore dal 4 febbraio 1902 al 16 dicembre 2009
