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[1]Le associazioni o imprese indicate nell'articolo primo sono soggette alla vigilanza del Ministero d' Agricoltura, Industria e Commercio, che potra' essere esercitata anche per mezzo dei prefetti.
[2]Alle spese occorrenti per la vigilanza si provvedera' col fondo formato coi contributi che, a questo titolo, le associazioni o imprese saranno obbligate a versare al Ministero medesimo.
[3]La misura del contributo verra' determinata con decreto Reale e non potra' superare il due per mille dell'ammontare delle somme riscosse annualmente.
Testo in vigore dal 4 febbraio 1902 al 16 dicembre 2009
