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La denominazione di Cassa Nazionale non puo' essere assunta o conservata da alcuna impresa od istituto a cui non sia conferita per legge. Qualunque denominazione che le associazioni od imprese intendano assumere, deve essere sottoposta all'approvazione del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.
Testo in vigore dal 4 febbraio 1902 al 16 dicembre 2009
