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[1]Nel caso che gli associati, debitamente convocati dal Consiglio d' amministrazione o dal Commissario Regio, non approvino le proposte ad essi presentate per conformare alla presente legge l'ordinamento dell'associazione o impresa, il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio ha facolta' di promuovere, mediante decreto Reale, lo scioglimento e la liquidazione di essa.
[2]Il liquidatore, accertato lo stato patrimoniale dell'associazione o impresa, prepara il piano di ripartizione fra gli associati e lo presenta al Ministero per l'approvazione.
Testo in vigore dal 4 febbraio 1902 al 16 dicembre 2009
