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In caso di omessa o ritardata presentazione al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio dei bilanci annuali, nei modi e nei termini prescritti, saranno puniti con l'ammenda da lire 10 a lire 50, per ogni giorno di ritardo, le persone cui spetta di eseguire o fare eseguire tale presentazione.
Testo in vigore dal 4 febbraio 1902 al 16 dicembre 2009
