Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 febbraio 1901 al 21 giugno 1904. Leggi il testo vigente →

[1]Il Ministero delle finanze e' autorizzato a vendere al pubblico l'idroclorato, il solfato e il bisolfato di chinino col mezzo dei farmacisti e delle rivendite delle privative; e, a tale scopo, ad acquistare direttamente dai produttori o far acquistare la materia prima, al prezzo determinato secondo l'articolo 6, e far fabbricare il chinino stesso; anche stipulando contratti a partiti privati, con una o piu' ditte, per un periodo non superiore a cinque anni; e cio' a senso dell'articolo 4 della legge sull'amministrazione e contabilita' dello Stato (testo unico).

[2]Saranno escluse dalla rivendita di cui sopra le rivendite delle privative poste a distanza inferiore a 500 metri dalla piu' vicina farmacia e dal piu' vicino armadio farmaceutico, che abbiano assunto lo spaccio del chinino fornito dallo Stato, a norma di quanto stabilira' il Regolamento di cui all'articolo 10.

[3]Il Regolamento, di cui all'articolo 10, determinera' i modi e le norme onde il chinino sara' fornito dal Ministero delle Finanze ai farmacisti e ai rivenditori e da essi rivenduto al pubblico.

Testo in vigore dal 15 febbraio 1901 al 21 giugno 1904

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1900-12-23;505~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari