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[1]Le controversie cui potra' dare luogo la applicazione della presente legge saranno sempre trattate col rito sommario tanto innanzi ai Tribunali quanto innanzi alle Corti.

[2]Potranno tutti i proprietari dei fondi sui quali vuole imporsi la servitu', essere convenuti in un solo giudizio ed in questo caso sara' competente il magistrato del luogo ove e' situato il fondo soggetto a maggiore tributo verso lo Stato.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Roma, addi' 7 giugno 1894.

[5]UMBERTO.

[6]P. Boselli.

[7]Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda di Tavani.

Testo in vigore dal 16 giugno 1894 al 23 gennaio 1934

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1894-06-07;232~art9 · fonte del testo

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