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[1]Ove la domanda di passaggio della condotta sia fatta per un tempo non maggiore di 9 anni, l'indennita' ragguagliata al valore del suolo, sara' ridotta alla meta', ma scaduto il termine, il fondo dovra' essere ridotto in pristino a cura spese del concessionario della condotta.
[2]Chi ha ottenuto il passaggio temporaneo puo', avanti la scadenza del termine, renderlo perpetuo pagando l'altra meta' con gli interessi legali dal giorno in cui il passaggio venne praticato.
[3]Scaduto il primo termine non gli sara' piu' tenuto conto di cio' che ha pagato per la concessione temporanea.
Testo in vigore dal 16 giugno 1894 al 23 gennaio 1934
