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[1]Prima d'imprendere la esecuzione della condotta, chi la chiede deve corrispondere al proprietario del fondo serviente una indennita' da ragguagliarsi alla diminuzione di valore del suolo, sul quale la servitu' si vuole imporre derivante direttamente dalla imposizione e dall'esercizio della servitu' medesima. Per ragguaglio al valore il suolo medesimo sara' considerato quale trovasi e senza detrazione alcuna per qualsiasi carico che lo colpisca e col soprappiu' del quinto.
[2]Deve inoltre risarcire al proprietario i danni immediati e quelli derivanti dalla intersecazione del fondo o da altro deterioramento, non che dall'esercizio del passaggio attraverso il fondo per la sorveglianza e manutenzione della condotta elettrica.
Testo in vigore dal 16 giugno 1894 al 23 gennaio 1934
