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Chi domanda il passaggio deve fare tutte le opere necessarie per servirsene e per eliminare ogni pericolo per la incolumita' delle persone: puo' anche essere obbligato a servirsi di opere gia' praticate dal proprietario e adatte allo scopo, corrispondendo al proprietario un'equa indennita' per le spese di impianto gia' da lui sostenute e contribuendo anche proporzionalmente nelle spese di manutenzione.
Testo in vigore dal 16 giugno 1894 al 23 gennaio 1934
