Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 ottobre 1896 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Sui prestiti trasformati, in conformita' della presente legge, e sui prestiti che si concederanno nel periodo massimo di 35 anni di ammortamento, ai termini del seguente art. 4, non saranno ammesse operazioni per nuove proroghe.
Testo in vigore dal 22 ottobre 1896 al 16 dicembre 2009
