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Il riso che esce dai locali destinati alla lavorazione, quando non sia subito riesportato, deve essere immesso in magazzini, con la qualificazione di riso lavorato, previa dichiarazione e visita nelle forme stabilite dall'art. 56 della legge doganale. A questi magazzini sono applicabili tutte le disposizioni della legge e del regolamento doganale sui depositi di merci estere in magazzini di proprieta' privata.
Testo in vigore dal 1 luglio 1890 al 16 dicembre 2009
