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[1]Il riso temporaneamente importato, finche' non viene messo in lavorazione, deve essere custodito in appositi magazzini a due differenti chiavi, una delle quali e' tenuta dall'ufficio doganale.
[2]Della immissione del riso nei magazzini e delle singole estrazioni l'ufficio doganale deve prendere nota su speciale registro.
Testo in vigore dal 1 luglio 1890 al 16 dicembre 2009
