Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 1890 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Il riso temporaneamente importato, finche' non viene messo in lavorazione, deve essere custodito in appositi magazzini a due differenti chiavi, una delle quali e' tenuta dall'ufficio doganale.

[2]Della immissione del riso nei magazzini e delle singole estrazioni l'ufficio doganale deve prendere nota su speciale registro.

Testo in vigore dal 1 luglio 1890 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1890-06-30;6916~art6 · fonte del testo

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