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[1]Per ottenere la facolta' di importare temporaneamente il riso deve esserne fatta regolare domanda al Ministero delle finanze, indicando la qualita' del riso pel quale chiedesi la temporanea importazione e lo stabilimento nel quale si intende di lavorare il riso.

[2]Nella domanda il richiedente deve obbligarsi a provvedere lo stabilimento dei mezzi necessari per il compimento delle operazioni doganali ed a rimborsare l'Amministrazione delle spese per la vigilanza nell'interno dello stabilimento.

Testo in vigore dal 1 luglio 1890 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1890-06-30;6916~art4 · fonte del testo

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