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Tutte le operazioni di importazione temporanea di riso iniziate prima della promulgazione della presente legge dovranno essere compiute, anche dopo che essa sara' entrata in vigore, conformemente al regio decreto del 4 agosto 1887, n. 4813 (serie 3ª).
Testo in vigore dal 1 luglio 1890 al 16 dicembre 2009
