Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 1890 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Per l'esecuzione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli saranno osservate le norme stabilite dal titolo I del regolamento sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con R. decreto del 2 febbraio 1890, n. 6622 (serie 3ª).
Testo in vigore dal 1 luglio 1890 al 16 dicembre 2009
