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[1]Il riso temporaneamente importato destinato alla riesportazione puo' essere immesso in consumo nello Stato dopo la lavorazione.
[2]In questo caso all'importatore e' accordato a titolo di calo di lavorazione un abbuono di venti chilogrammi su ogni quintale di riso lavorato dichiarato per entrata.
Testo in vigore dal 1 luglio 1890 al 16 dicembre 2009
