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Sono convalidati;
- a)fino al giorno della pubblicazione della presente legge il regio decreto del 4 agosto 1887, n. 4813 (serie 3ª), che stabilisce le discipline per l'importazione temporanea del riso con lolla, destinato alla riesportazione dopo la lavorazione;
- b)il regio decreto dell'8 marzo 1888, numero 5239 (serie 3ª), che modifica i dazi sul riso stabiliti dal n. 269 della tariffa generale per le dogane, approvata con la legge del 14 luglio 1887, n. 4703 (serie 3ª).
Testo in vigore dal 1 luglio 1890 al 16 dicembre 2009
