Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 luglio 1864 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Pei Comuni aperti e per le porzioni dei Comuni chiusi che sono al di fuori del recinto daziario il dazio di consumo si riscuote sulla vendita al minuto comunque fatta del vino, dell'aceto, dell'acquavite, dell'alcool e dei liquori; sulla macellazione delle carni, e sulla introduzione nei luoghi di vendita delle carni fresche di bestie bovine macellate in altri Comuni.

[2]Per gli effetti della presente legge non e' vendita al minuto quella di quantita' maggiore di 25 litri di vino e di aceto, di 10 litri di acquavite, alcool e liquori.

[3]E' pero' soggetta a dazio la vendita di quantita' maggiori delle suindicate quando sia fatta in locali di spaccio al minuto.

Testo in vigore dal 21 luglio 1864 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1864-07-03;1827~art8 · fonte del testo

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