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[1]Dal giorno dell'attuazione della presente Legge cesseranno di aver vigore il canone gabellario e relativo diritto di permissione nelle antiche Provincie, la tassa sulle bevande nelle Marche e nelle Provincie parmensi, tutti i dazi di consumo di provento erariale che sono ora esistenti nelle varie Provincie dello Stato sulle bevande e sulle carni. Pero' dovranno essere pagati i debiti arretrati pei titoli sopraddetti.
[2]I dazi di consumo di provento comunale sugli stessi oggetti sono conservati in quanto non eccedano i limiti fissati nell'articolo 13, e verranno riscossi colle norme della presente Legge e del relativo Regolamento.
[3]E' data facolta' al Governo di permettere che le tasse sulle bevande e sulle carni, e i dazi di consumo comunali si conservino a tutto l'anno 1866 anche oltre il limite del maximum di cui all'art. 13, nei Comuni dove le tariffe ora vigenti sieno superiori a quel limite.
Testo in vigore dal 21 luglio 1864 al 16 dicembre 2009
