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[1]E' del pari imposta a pro dello Stato una tassa sulla fabbricazione della birra e delle acque gassose, secondo la tariffa B annessa alla presente legge.
[2]Ai diritti doganali per l'introduzione dall'estero di questi prodotti sara' aggiunta una sopratassa eguale alla tassa riscossa all'interno.
[3]Nell'esportazione dei prodotti di cui parla il presente articolo sara' restituita la tassa pagata all'interno colle norme che verranno fissate per Decreto Reale.
Testo in vigore dal 21 luglio 1864 al 24 novembre 1921
